Art. 7.
(Festival degli eponimi).

      1. Lo Stato, in collaborazione con le regioni, incoraggia la realizzazione di festival intitolati ai grandi musicisti italiani autori di musica lirica, sinfonica, leggera e popolare, finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle loro opere e istituiti nei comuni o nelle province di origine degli stessi.
      2. L'Ufficio di garanzia per la musica di cui al capo II, sentito il parere vincolante della regione competente, valuta le proposte dei soggetti interessati al fine di realizzare iniziative a carattere stabile e, in collaborazione con le regioni, ne finanzia le attività per i primi tre anni, mediante il fondo di cui all'articolo 10. A decorrere dal quarto anno, e ottenuto il riconoscimento del prioritario interesse nazionale di cui all'articolo 3, i festival degli eponimi possono usufruire dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) secondo le norme della presente legge.
      3. Lo Stato dispone un'emissione filatelica dedicata al musicista eponimo in occasione dell'istituzione del relativo festival ai sensi del comma 1.